In cosa consiste
Le indennità di disoccupazione proteggono e sostengono i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro. La disoccupazione viene versata per un periodo di tempo limitato, la cui durata dipende dalle giornate lavorate, mentre l’importo è pari ad una parte della busta paga.
Il sussidio di disoccupazione è una politica di equità sociale introdotta per contrastare la povertà.
Il Patronato offre assistenza e consulenza alle pratiche relative alla domanda di disoccupazione (NASpI, disoccupazione agricola, DIS-COLL …) ed in generale alle prestazioni a sostegno al reddito.
Indennità di disoccupazione NASpI per i docenti supplenti nella scuola
I docenti precari del comparto scuola, supplenti con contratto di lavoro a tempo determinato, possono presentare domanda di disoccupazione NASPI.
La NASPI (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sussidio di sostegno al reddito istituito dal d.l. 4 marzo 2015, n. 22 “disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183”.
Requisito principale per aver diritto all’ indennità è la perdita involontaria della propria occupazione (restano esclusi dal beneficio i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie o con risoluzione consensuale). Nel caso del personale scolastico il requisito si perfeziona con la scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Servizio di assistenza e consulenza on-line del Patronato
La NASPI va richiesta tramite la procedura telematica presente sul sito dell’INPS, accedendo con il proprio pin personale, in alternativa mediante l’assistenza gratuita del patronato recandoti alla sede più vicina o tramite il servizio di assistenza online.
Alla richiesta di consulenza on-line del patronato dovrai allegare:
- Documento d’identità in corso di validità;
- Codice fiscale;
- Codice IBAN per l’accredito dalla prestazione;
- Data inizio e fine del contratto di lavoro a termine;
- Denominazione e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
- Numero di telefono e indirizzo e-mail.
Disoccupazione all'estero
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25.07.75 n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica che spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero, siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero o italiano, operante o residente all’estero), e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974. L’importo dell’indennità per i lavoratori rimpatriati dall’Estero è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali. La durata massima dell’erogazione è di 180 giorni.
I requisiti per poter percepire l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati sono i seguenti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero. I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare (ANF), purché ne abbiano i requisiti.
Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
(legge 25.07. 75 n. 402)
L’ indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica.
Qual è l’importo dell’ indennità?
L’ importo dell’ indennità per i lavoratori rimpatriati dall’ estero importo è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali.
A chi spetta l’indennità?
Hanno diritto all’ indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati tutti i cittadini italiani che, dopo aver lavorato all’ estero ed essere rimasti inoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovato del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.
Quali sono i requisiti per percepire l’assegno?
I requisiti per poter percepire l’indennità di disoccupazione da parte del lavoratore rimpatriato dall’ estero sono i seguenti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.
I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare (ANF), purché ne abbiano i requisiti.
(fonte INPS)
Quali sono i termini per fare la domanda?
Al contrario della NASpI, per questa indennità di disoccupazione non sono previsti termini di scadenza per la presentazione della domanda. Ne la presentazione della domanda influisce sui tempi di erogazione.
La decorrenza della disoccupazione per i rimpatriati dall’ estero è la seguente:
- dal giorno del rimpatrio, se entro i 7 giorni dalla data del rimpatrio il lavoratore ha reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID);
- dal giorno della DID, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata resa dopo il 7° giorno ed entro il 30° giorno successivo alla data del rimpatrio.
Come e dove presentare la domanda?
La domanda può essere presentata in via telematica direttamente sul portale dell’ INPS (Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza Sociale), oppure attraverso un patronato.
Quale è la durata massima della disoccupazione per i lavoratori rimpatriati?
La durata massima è di 180 giorni.
Disoccupazione agricola
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ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione)
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