Certificazione Contratti

In cosa consiste


F.I.LA.P. è COSTITUENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE CERTIFICAZIONE CONTRATTI ENBITAL

Una delle novità introdotte dal D.Lgs.276/2003 è costituita dall’introduzione del procedimento della certificazione del contratto di lavoro. Tale modifica trova ragione di esistere in base all’esigenza di inquadrare correttamente ogni tipologia contrattuale in ambito civile, amministrativo, previdenziale e fiscale; pertanto con tale mezzo il legislatore si auspicava una diminuzione dei contenziosi amministrativi e giudiziari relativi alla qualificazione dei contratti di lavoro. Infatti seguito delle modifiche introdotte dalla L.183/2010, c.d. collegato lavoro, la certificazione è ritenuta uno strumento idoneo a deflazionare tutto il contenzioso in materia di lavoro, non solo in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.

Tramite questa procedura, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono fare attestare che il contratto di lavoro che vogliono sottoscrivere ha i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge per il tipo (qualificato) di rapporto di lavoro.

La legge prevede che tale procedura possa essere svolta da apposite commissioni di certificazione istituite appositamente per svolgere tale funzione, presso i seguenti organi:

  • Gli ENTI BILATERALI costituiti sia nell’ambito territoriale di riferimento, sia a livello nazionale;
  • Le DIREZIONI PROVINCIALI del lavoro, quali organi periferici del Ministero del Lavoro;
  • Le PROVINCE;
  • Le UNIVERSITA’ sia pubbliche che private;

Il D.Lgs.276/2003 (Legge Biagi) ha esteso la procedura di certificazione a tutti i contratti di lavoro. Inoltre la procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento delle cooperative; è altresì possibile certificare anche i contratti di appalto, di opere o servizi di cui all’art. 1655 del codice civile.

Un’altra caratteristica fondamentale in merito a tale argomento è che le commissioni di certificazione sono competenti a certificare esclusivamente i contratti di lavoro di aziende che hanno la sede (o una loro dipendenza) nel territorio della provincia di riferimento o presso la quale sarà addetto il lavoratore contraente.

Procedura di Certificazione


L’avvio della procedura di certificazione avviene con apposita istanza redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti del contratto di lavoro presentata alla competente Commissione di Certificazione (art.3, co.3, D.M.21/07/2004 e circ. Min. Lav.48/2004). La Commissione svolge attività di assistenza e assistenza per la stipula del contratto e l’individuazione del programma negoziale, “verificando l’esatta qualificazione del rapporto che le parti intendono costituire”. Avanti ad essa è prevista una fase di audizione delle parti che possono farsi assistere da rappresentanti sindacali o professionisti abilitati (l’assistenza è obbligatoria se una delle parti è presente in persona di un proprio rappresentante).

L’avvio della procedura di certificazione deve essere comunicata alla DTL, che ha il compito di darne notizia a sua volta alle autorità pubbliche (INPS, INAIL,…) nei confronti delle quali la certificazione produrrà effetti.

Il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della istanza mediante l’adozione dell’atto di certificazione.

L’atto di certificazione ha natura amministrativa, deve essere motivato e sottoscritto dai membri della Commissione. I contratti di lavoro certificati e la relativa documentazione devono essere conservati, presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno 5 anni a far data dalla loro scadenza. Nella redazione dell’atto di certificazione devono essere indicati espressamente gli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali del contratto certificato. Tali effetti, connessi alla natura del contratto di lavoro, permangono tra le parti del contratto e verso i terzi, anche in caso di contenzioso, fino all’esito di un eventuale ricorso relativo alla certificazione stessa. (art.79, co., D.Lgs.276/2003).

E’ Necessario dunque che il concreto svolgimento del rapporto deve essere compatibile con quanto la Commissione abbia appurato in sede di certificazione del contratto;

Le parti o i terzi possono impugnare l’atto certificato nel caso in cui ritengano sussistente un errore di qualificazione o la difformità tra il programma negoziale dichiarato nella procedura di certificazione e quello effettivamente realizzato dalle parti.

Solo le parti del contratto possono, invece, adire l’autorità giudiziaria per far valere un vizio del consenso (errore, dolo, violenza). Anche in tal caso, se accertato il vizio, la certificazione sarà nulla fin dall’inizio. Il contenzioso si svolge avanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro competente ai sensi dell’art.413 c.p.c. L’azione giudiziaria deve essere preceduta obbligatoriamente da un tentativo di conciliazione da effettuare innanzi alla stessa Commissione che ha proceduto alla certificazione (art.80, co.4, D.Lgs.276/2003). È possibile impugnare l’atto certificato anche in sede amministrativa solo nell’ipotesi in cui sussista una violazione della procedura di certificazione o un vizio di eccesso di potere. In questo caso è competente il Tribunale amministrativo regionale (TAR) nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha adottato l’atto di certificazione.

Per i contratti certificati interviene il principio dell’inversione dell’onere della prova, in ragione del quale spetta a chi contesta la regolarità del contratto dimostrare eventualmente in giudizio l’invalidità dello stesso.

In Conclusione


La certificazione, attraverso l’esatta qualificazione giuridica del contratto, stabilisce gli effetti giuridici che dallo stesso discendono. Anche in sede processuale il Giudice non può prescindere dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione (art.30, co.2, L.183/2010).

Gli effetti del contratto certificato resistono anche all’accertamento ispettivo.

L’organo di vigilanza, infatti, che nel corso di una ispezione rilevi, ad esempio, la difformità tra le modalità di svolgimento del rapporto e quelle proprie della tipologia contrattuale, non può intervenire sulla diversa qualificazione giuridica del contratto, ma solo verbalizzare l’irregolarità riscontrata. L’unico strumento utile a disposizione per mettere in discussione la natura del contratto certificato è il ricorso alla via giurisdizionale