Nel modello 730/2023 è possibile portare in detrazione:
- le spese scolastiche sostenute per la frequenza alla scuola materna, scuola elementare, scuola media (secondaria di primo grado) e scuola superiore (secondaria di secondo grado).
- le spese legate alla frequenza dell’università
- le spese per asili nido
- le spese per strumenti didattici per studenti con DSA
La detrazione delle spese scolastiche e dei costi legati all’istruzione consente di recuperare il 19% delle somme pagate nel corso del periodo d’imposta, entro il limite di 800 euro per figlio.
Ma quali sono le spese scolastiche detraibili nel modello 730/2023?
- Spese sostenute per la frequenza alla scuola materna, scuola elementare, scuola media (secondaria di primo grado) e scuola superiore (secondaria di secondo grado).
Va subito detto che molte spese, pur effettuate in un contesto scolastico o universitario, non rientrano purtroppo nel beneficio fiscale pari al 19% dell’importo, come, ad esempio, quelle per l’acquisto dei manuali o dei libri di testo, dei sussidiari o degli accessori scolastici (zaini, penne, diari, quaderni ecc.): tutto un settore che di per sé registra, ogni anno, notevoli esborsi per le tasche delle famiglie, ma che di fatto, da un punto di vista fiscale, sono del tutto irrilevanti e vanno puntualmente “persi”, perché indetraibili.
Tra le spese detraibili nel modello 730/2023, entro il limite di € 800 per alunno o studente, rientrano, invece, tutti gli importi relativi a:
- tassa di iscrizione e frequenza, compresa l’assicurazione;
- spese relativa al servizio di mensa scolastica;
- contributi volontari e erogazioni liberali;
- spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola (che sono detraibili, dato che, seppur forniti in orario extra curriculare, sono considerati servizi strettamente legati alla frequenza scolastica);
- gite scolastiche;
- contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa (es. corsi di lingua, teatro ecc…);
- servizio di trasporto scolastico (questa spesa è detraibili anche se è stato reso tramite il servizio del Comune, oppure di soggetti terzi rispetto alla scuola o se non è stato deliberato dagli organi di istituto).
Una disciplina particolare è prevista per gli studenti iscritti a Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati, i quali hanno diritto alla detrazione soltanto per corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente al DPR 212/2005; per quelli istituiti successivamente, ai fini della detrazione delle spese con modello 730/2023, bisognerà far riferimento alle regole dettate per la detrazione delle spese universitarie (v. di seguito), in quanto tali corsi e spese vengono equiparati a quelle previste per l’iscrizione all’università.
- Spese universitarie.
La detrazione delle spese universitarie è possibile per l’iscrizione a:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi di specializzazione universitaria;
- corsi di perfezionamento e master universitari;
- dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS);
- corsi istituiti dopo il DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Spese detraibili.
È possibile portare in detrazione IRPEF al 19% le spese sostenute relative a:
- tasse d’iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso;
- ricongiunzione di carriera;
- tasse per l’iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
- frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale;
- iscrizione a test d’ingresso (anche se non seguiti da iscrizione);
- trasferimenti di ateneo;
- passaggi di corso.
Limite di detraibilità.
La circolare n 14/2023 dell’A.E. ha fornito importanti chiarimenti sulla detraibilità delle spese universitarie.
La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta solo se l’università è statale.
Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non può essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.
Con decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 1406 (pubblicato nella GU del 14 febbraio2023, n.37), è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR.
Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:
Area disciplinare corsi di istruzione | Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica sud e isole |
Medica | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
Sanitaria | 3.900 | 2.900 | 2.700 |
Scientifico/tecnologica | 3.700 | 2.900 | 2.600 |
Umanistico/sociale | 3.200 | 2.800 | 2.500 |
Per le spese riferite alla frequenza di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello), invee, l’importo massimo che da diritto alla detrazione è indicato nella sottostante tabella:
Spesa massima detraibile | Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica sud e isole |
Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
La Circolare n 14/2023 ha chiarito anche che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari, con la conseguenza, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.
Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese:
- sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali,
- sia per la frequenza presso università non statali di corsi post- laurea,
occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.
Nel caso di:
- sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse
o di
- sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche,
occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
Pertanto:
- in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Ai valori indicati nelle diverse tabelle, in ogni caso, deve essere poi sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”, mentre nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR, è compresa anche l’imposta di bollo, per il quale non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR)
Tra i costi che è possibile portare in detrazione fiscale con il modello 730/2023 relativi alla frequenza dell’università è incluso anche il costo sostenuto per i canoni di locazione di studenti fuori sede, ovvero la spesa relativa all’affitto, ma nel limite totale di 2.633 euro.
L’importo che sarà possibile richiedere a rimborso, pari al 19% della spesa sostenuta, nel limite di spesa sopra indicato.
- Spese per asili nido
Con il modello 730/2023 è possibile portare in detrazione:
- la retta dell’asilo nido;
- la spesa per la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido;
- il costo del servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”). Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.
Il rimborso fiscale sarà pari al 19 per cento del costo complessivo sostenuto entro il tetto di spesa di € 632 per ciascun figlio; ciò vuol dire che il limite di detraibilità del nido raddoppia nel caso di più figli iscritti al nido nel medesimo periodo.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33.
Non possono, inoltre, essere indicate le spese sostenute nel 2022 se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
- 4) Spese per strumenti didattici studenti con DSA
E’, inoltre, possibile portare in detrazione fiscale la spesa sostenuta per strumenti didattici finalizzati all’apprendimento di studenti con DSA.
Il rimborso, pari al 19%, spetta in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di strumenti didattici o sussidi tecnici ed informatici che facilitano lo studio.
I beneficiari della detrazione del 19% IRPEF sono i soggetti, sia minorenni che maggiorenni, ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che ne comprometta le capacità di apprendimento e per i quali le famiglie si trovano a dover sostenere spese necessarie per facilitare gli studi.
Tra gli strumenti compensativi acquistati per agevolare lo studio di soggetti affetti da DSA rientrano:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Per poter richiedere la detta detrazione, tuttavia, è necessario essere muniti di certificato medico che attesti la patologia.
COME COMPILARE IL MODELLO 730/2023 E MODELLO REDDITI PER DETRAZIONI FISCALI
Nella compilazione del modello 730, le spese d’istruzione detraibili vanno essere inserite nella Sezione I, rigo da E8 ad E10 utilizzando il codice:
- 12 – Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (quindi spese scolastiche);
- 13 – Spese per istruzione universitaria;
- 18 – Canone di affitto dello studente fuori sede, invece, nel modello 730/2023
- 33 – Spese per asili nido.
- 44 – Strumenti didattici studenti DSA
Nella compilazione del modello Reddito (ex UNICO), vanno utilizzati gli tessi codici indicati, da inserire nella Sezione I del quadro RP, indicando le spese sostenute nei righi da RP8 a RP13.
La novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 è che, a partire dalle spese sostenute nel 2022, gli istituti scolastici sono obbligati alla trasmissione delle somme pagate con mezzi tracciabili all’Agenzia delle Entrate; adempimento, questo, che consente una predisposizione più accurata del modello 730 precompilato, all’interno del quale saranno quindi indicati anche i costi di istruzione detraibili.
I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Le spese sostenute, al fine di beneficiare della detrazione fiscale, devono essere documentate. A tal proposito sono richiesti:
– la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario
– l’attestazione della scuola o del comune che ha ricevuto il pagamento, così da certificare l’ammontare totale della spesa sostenuta nel corso dell’anno e i dati dell’alunno o studente.
Con la precisazione che la detrazione per la spesa sostenuta dalla mensa scolastica spetta al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa, lo stesso vale per il servizio di trasporto.