Cosa succede se trovo un nuovo lavoro mentre percepisco la Naspi?
Secondo la Circolare INPS n.94/2015, nei casi in cui si trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi, questa decadrà, ma solo nei casi in cui da questa nuova occupazione derivi un reddito annuo che sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione. È bene ricordare però, che la Naspi non decadrà se questo nuovo lavoro ha una durata non superiore ai sei mesi; infatti, in questo caso l’indennità Naspi viene sospesa d’ufficio dall’INPS per tutta la durata del contratto, sulla base delle comunicazioni obbligatorie inviate dal datore di lavoro (es. UNILAV).
Al termine del periodo di sospensione, e quindi alla scadenza del contratto di lavoro, l’indennità Naspi riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La suddetta Circolare INPS, precisa inoltre che “la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.”
Naspi e nuovo lavoro con reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione
Se il nuovo lavoro prevede un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, invece, il titolare della Naspi continua a percepirla (in maniera ridotta) nei seguenti casi:
- se comunica all’INPS, entro un mese dall’inizio della nuova attività, il reddito annuo previsto;
- se il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, sono diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI, e non presentano, rispetto ad essi, alcun rapporto di collegamento o di controllo, né assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
In questi casi, la Naspi verrà percepita dal titolare ridotta dell’80% del reddito previsto
“rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno”, precisa la Circolare INPS.
Inoltre, “la riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Nei casi in cui il titolare della Naspi non comunichi il reddito previsto, la Naspi verrà sospesa (se il nuovo rapporto di lavoro ha una durata pari o inferiore a sei mesi), oppure decadrà (nei casi in cui il nuovo rapporto di lavoro è a tempo indeterminato oppure superiore a sei mesi).
fonte: ilpatronato.it