Per l’Assegno Sociale è ora prevista una nuova domanda semplificata, nell’ambito del progetto di innovazione digitale previsto dal PNRR.
Si fa presente che tale progetto mira alla realizzazione di una piattaforma dedicata, utile sia per la domanda stessa che per l’istruttoria, ma relativa solo all’Assegno Sociale (categoria 078) e non all’Assegno Sociale sostitutivo (categoria 044).
Tale domanda semplificata per l’Assegno Sociale è, per ora, rilasciata in via sperimentale dall’INPS (come da Messaggio n.2003/2023) e riguarda solo l’invio da parte del cittadino in maniera autonoma, quindi tramite SPID, CIE e CNS.
Rimane comunque sempre possibile inviare la domanda di Assegno Sociale avvalendosi dei servizi di un patronato come INPAS FILAP.
Che cos’è?
L’assegno Sociale è un’erogazione economica di sostegno al reddito che spetta a cittadini italiani e stranieri che si trovino in condizioni economiche di bisogno, previo invio di domanda.
Informazioni nuova domanda semplificata Assegno Sociale
Le informazioni contenute nella nuova domanda semplificata per l’Assegno Sociale sono le seguenti:
- codice fiscale del richiedente;
- residenza;
- indennità/trattamenti erogati dall’INPS;
- Stato civile “separata/o” o “divorziata/o” (da inserire obbligatoriamente, insieme agli estremi della sentenza di separazione/divorzio o del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione. Nell’ipotesi, invece, di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo);
- nel caso di Cittadini extracomunitari, dovrà essere allegato il titolo di soggiorno di cui si è in possesso;
- informazioni reddituali non autocertificabili
- consenso privacy
pubblica INPS nel suddetto Messaggio.
Requisiti Assegno Sociale 2023
I requisiti per l’Assegno Sociale 2023 sono i seguenti:
- a) “età anagrafica (attualmente 67 anni);
- b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;
- d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione”
come riporta il Messaggio INPS n.1268/2023.
A proposito del punto C), inoltre, lo stesso Messaggio chiarisce che “il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni […] costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo”.
A questo proposito, quindi, sulla scia di quattro sentenze della Corte di Cassazione (n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020) l’INPS sottolinea che:
- “a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano”
Ricordiamo, inoltre, che la domanda di Assegno Sociale può essere inviata all’INPS solo a partire dal mese in cui si raggiunge il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.